Spesometro trimestrale 2017: proroga, istruzioni e sanzioni
Avete già letto che è in arrivo la proroga al 16 ottobre dello spesometro trimestrale 2017 finora stabilita per il 5 ottobre dall’Agenzia delle Entrate? Il sistema per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute, è stato bloccato quando si è scoperto che qualunque persona, inserendo il codice fiscale, poteva accedere nell’archivio dei documenti di altri consultando nomi dei clienti e somme. Si parla quindi di violazione della privacy emersa solo a dieci giorni dalla scadenza dei termini per presentare i dati.
Gli uffici dell’Agenzia delle entrate potranno valutare di non applicare sanzioni, in caso di errori formali o effettive difficoltà, fino a 15 giorni dalla scadenza originaria, cosa che non tranquillizza i commercialisti.
Vediamo insieme chi è obbligato all’invio, quali documenti devono essere comunicati e quali sono le sanzioni per lo spesometro trimestrale 2017.
Sono obbligati all'invio dei dati tutti i soggetti Iva mentre sono esenti i contribuenti forfettari e minimi, i produttori agricoli in regime di esonero, le pubbliche amministrazioni e i contribuenti che hanno aderito all'invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema Sdl.
I documenti da comunicare nello spesometro sono:
- tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
- tutte le fatture d'acquisto, comprese le bollette doganali;
- i dati relativi alle loro variazioni.
Ai fini della compilazione della comunicazione bisognerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse e alla data di registrazione per le quelle d'acquisto.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:
- i documenti diversi dalle fatture, scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali (diversamente dal vecchio spesometro)
- le fatture trasmesse tramite il sistema di interscambio (Sdl), tramite questo sistema l'Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
- i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.), l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 12 settembre 2017 accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni.
La comunicazione deve essere inviata solo in forma analitica, contrariamente al vecchio spesometro che prevedeva anche la forma aggregata, specificando:
- i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
- la data e il numero di fattura;
- la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta;
- la tipologia di operazione ai fini Iva.
Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre.
E' possibile il ravvedimento, nel caso in cui le sanzioni si riducono e anche l'invio di rettifiche per correggere gli errori (in questo caso non rinviando l'intero file ma solo quello inerente alle fatture omesse).