Dopo 10 anni il Disegno di legge sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche è legge. Dopo una trafila parlamentare è arrivato il via libera definitivo dall'Aula di Palazzo Madama, con 148 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti. La legge si occupa della riforma degli Ordini professionali sanitari ma anche di sperimentazioni cliniche, medicina di genere, abusivismo professionale e dirigenza del ministero della Salute.

Vediamo insieme una sintesi degli articoli.

Art. 1 (Sperimentazione clinica dei medicinali) il governo deve adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.

Art. 2 (Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali) stabilisce l’individuazione dei comitati etici territoriali (fino ad un massimo di 40), a cui sono stati affiancati comitati etici a valenza nazionale (nel numero massimo di tre), di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico. L’attività dei comitati etici territoriali sarà monitorata dal Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.

Art. 3 (Applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema Sanitario Nazionale)  dispone la preparazione di un piano volto alla diffusione della medicina di genere, garantendo la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in modo omogeneo su tutto il territorio mediante diffusione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere.

Art. 4 (Revisione della disciplina delle professioni sanitarie) prevede una nuova definizione degli Ordini che vengono definiti come "enti pubblici non economici", che agiscono quali organi sussidiari e non più come “enti ausiliari” dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È previsto quindi un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Viene anche previsto la richiesta al Ministero della salute di un nuovo ordine nel caso in cui il numero degli iscritti all’albo sia superiore a 50mila unità senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 (Istituzione dell’area delle professioni sanitarie) crea l'area delle professioni sociosanitarie ed indica la procedura necessaria per l'individuazione di nuovi profili professionali. Nell'area professionale vengono poi ricompresi i già esistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale.

Art. 6 (Modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 - Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie) disciplina la procedura relativa all'individuazione e all'istituzione di nuove professioni sanitarie. La novità rispetto a quanto già previsto è che l’individuazione può avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento che, a tal fine, dovranno inviare istanza motivata al Ministero.

Art. 7 individua nell'ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell'osteopata e del chiropratico.

Art. 8 trasforma il Consiglio Nazionale dei Chimici (Cnc) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Poiché agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, la Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute.

Art. 9 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie

Art. 10 prevede l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.

Art. 11 apporta alcune modifiche alla legge n. 24/2017 recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La disposizione interviene sull'azione di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.

Art. 12 incide sulla disciplina del reato di esercizio abusivo di una professione nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria.

Art. 13 estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Art. 14 qualifica come aggravante comune l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

Art. 15 detta disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che implicano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni.

Art. 16 (soppresso) prevedeva la modifica dell’articolo 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del1934 permettendo l’attività all’interno delle farmacie di altri professionisti della salute, con l’esclusione di quelli abilitati alla prescrizione di farmaci e cioè medici e veterinari. E' stato invece approvato l'inserimento dell'articolo 16 bis (Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche) che fornisce una disposizione normativa di interpretazione autentica in grado di chiarire che anche nell'ambito del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche dovranno valere i criteri di attribuzione dei punteggi maggiorati per l'attività svolta nelle farmacie rurali.

Art. 17 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, istituisce un unico livello di questo ruolo e estende ai dirigenti sanitari del Ministero gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN. Lo scopo della norma è di ridurre la differenza esistente tra i trattamenti economici dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN (che godono di una significativa indennità in ragione dell'esclusività del rapporto di lavoro) e quelli del Ministero della salute, e permettere a quest'ultimo il reclutamento di risorse con qualificata professionalità sanitaria.

Le disposizioni finali (art. 18) contengono una norma di chiusura volta a salvaguardare le competenze legislative delle regioni a statuto ordinario e quelle delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

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